Acconto Ici 2010. Scadenza a giugno
03 Giugno 2010Scadranno il 16 giugno prossimo i termini per il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2010 cui sono chiamati i proprietari di immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi. L’Imposta comunale sugli immobili interessa, accanto a seconde case, abitazioni date in affitto, immobili dei residenti all’estero, negozi e uffici, anche le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) anche se adibite ad abitazione principale, diversamente dalle altre categorie d’immobili. Il versamento può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o presso gli istituti di credito, utilizzando in alternativa il modello F24 in modalità telematica. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per il versamento dell’acconto ICI 2010 corrisponde al 3901 per l’abitazione principale non esente, 3902 per i terreni agricoli, 3903 per le aree fabbricabili e 3904 per gli altri fabbricati. Il mancato versamento dell’imposta, che può essere pagata anche in un’unica soluzione per il 2010, comporta una sanzione ridotta al 2,5% dell’imposta più gli interessi se effettuato entro il 16 luglio 2010. Insieme all’abitazione principale risultano esenti dal pagamento anche le pertinenze della stessa abitazione principale quali box, garage e cantina, il cui numero va ricavato dal regolamento adottato dal Comune di riferimento. In caso di immobile appartenente a più persone chi non lo utilizza come abitazione principale è tenuto al versamento dell’imposta in proporzione alla propria quota di possesso, mentre l’esenzione si riferisce anche a immobili assimilati dal Comune ad abitazione principale con apposita delibera o regolamento, quali ad esempio le abitazioni date in uso gratuito a parenti. L'esenzione si applica anche alle unità immobiliari contemporaneamente utilizzate come abitazione principale anche se di proprietà di soggetti diversi.