annunci immobiliari by Case24.it
Blog/News

 Altre informazioni
Feed Rss
Case notizie
Lavora con noi
F.A.Q.
Partner
Blog/News
Scarica l'app di case24.it

 Blog immobiliare

Ultime news

 Servizi utili

Acquisto della prima casa, al via l'accesso al credito per le giovani coppie

08 Febbraio 2011

Pubblicatosulla Gazzetta ufficiale n.27 del 3 febbraio, il Regolamento (Decreto 17 dicembre 2010, n. 256) che disciplina il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Il Fondo,  istituito presso la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventu', è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle giovani coppie per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa.

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
Sono ammissibili alla  garanzia  del  Fondo  i  mutui  ipotecari erogati  in  favore  dei  Mutuatari  per  l'acquisto  dell'abitazione principale.
I  mutui  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo saranno di ammontare non superiore a 200.000 euro e avranno un tasso massimo pari o equivalente a Euribor +  150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor  + 120 punti base per mutui di durata inferiore. Nel caso  di  mutui  a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo  pari  o  equivalente  a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso  di mutui a tasso fisso.

Soggetti beneficiari
I Mutuatari  devono  avere  alla  data  di  presentazione  della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
  a) eta' inferiore a 35 anni (anche per  le  coppie  coniugate  tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il  nucleo familiare);
  b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a  35.000  euro.  Inoltre, non piu' del 50% del reddito complessivo  imponibile  ai  fini  IRPEF deve  derivare  da   contratto   di   lavoro   dipendente   a   tempo
indeterminato;
  c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui  il  Mutuatario  abbia  acquistato  la  proprieta'  per successione  a  causa  di  morte,  anche  in  comunione   con   altro successore, e che siano  in  uso  a  titolo  gratuito  a  genitori  o fratelli.

Caratteristiche dell'immobile da acquistare
L'immobile  da  acquistare  per  essere  adibito  ad  abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90  metri  quadrati.  Nella concessione della garanzia viene data priorita'  ai  casi  nei  quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non  deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del  Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. 

Soggetti finanziatori
Possono  effettuare  le  operazioni  di  erogazione  dei  mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti:
  a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   di   cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
 I  finanziatori  stipulano   con   il   Dipartimento   apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa  tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Natura e misura della garanzia
La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura  del  50% (cinquanta per cento)  della  quota  capitale.

Domanda di ammissione alla garanzia
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente  per via telematica, con le seguenti modalita':
a)  il  finanziatore   raccoglie   la   seguente   documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:
  1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  b), rilasciata da un soggetto abilitato;
  2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  che  attesti  il  rispetto  dei  requisiti   di   cui all'articolo 2, comma  1;  bb)  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui all'articolo 2, comma 3, lettere  a)  e  c);  cc)  che,  dei  redditi rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente  punto  1),  non piu' del 50% e' derivante da contratto di lavoro dipendente  a  tempo indeterminato;
  3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;
  b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di  attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;
  c) il  Gestore  assegna  alla  richiesta  un  numero  di  posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della  richiesta,  verifica  la  disponibilita'  del  Fondo  e comunica  entro  15  giorni  lavorativi  al  finanziatore  l'avvenuta
ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita' del  Fondo  risultino   totalmente   impegnate,   il   Gestore   nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al  finanziatore  e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
 
d)
  il  finanziatore,  una  volta   acquisita   positiva   conferma dell'avvenuta ammissione  alla  garanzia  del  Fondo,  a  pena  della sospensione della facolta' di operare con il Fondo  stesso,  comunica al Gestore  entro  7  giorni  lavorativi  l'avvenuto  perfezionamento
dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale  mancata  erogazione  di tale mutuo.
L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo. 
 

Fonte Immobili24



Commenta l'articolo
Tutti i campi sono obbligatori e la loro mancata o parziale compilazione non permetterà l'invio del commento.
Ti ricordiamo che l'indirizzo e-mail non verrà visualizzato.
Nome:

E-mail:

Commento:



[ Torna agli articoli ]