Acquisto della prima casa, al via l'accesso al credito per le giovani coppie
08 Febbraio 2011Pubblicatosulla Gazzetta ufficiale n.27 del 3 febbraio, il Regolamento (Decreto 17 dicembre 2010, n. 256) che disciplina il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu', è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle giovani coppie per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa.
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo saranno di ammontare non superiore a 200.000 euro e avranno un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore. Nel caso di mutui a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
Soggetti beneficiari
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta' inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non piu' del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta' per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Caratteristiche dell'immobile da acquistare
L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Soggetti finanziatori
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti:
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Natura e misura della garanzia
La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale.
Domanda di ammissione alla garanzia
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita':
a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:
1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato;
2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; bb) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e c); cc) che, dei redditi rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non piu' del 50% e' derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;
c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta
ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facolta' di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento
dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.
L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo.
Fonte Immobili24