Agevolazione prima casa anche in caso di riacquisto gratuito
14 Maggio 2015
Per chi si accinge all’acquisto della prima casa, c’è la possibilità di fruire di una serie di agevolazioni fiscali e quindi di un bonus che riguarda le tasse da pagare. In caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale infatti occorre pagare delle tasse diverse a seconda che l’acquisto avvenga da un’impresa o da un soggetto privato. Per poter fruire del bonus acquisto prima casa occorre innanzitutto verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge che sono di seguito elencati: l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). L’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La novità che si prospetta in questi ultimi tempi riguarda proprio la cessione dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa”: prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, non comporta la perdita del beneficio qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda al riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 49/E dell'11 maggio 2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate, recependo gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione, ha ribadito dei concetti riguardanti il c.d. bonus prima casa. Ricordiamo che i benefici sull’acquisto prima casa (tassazione agevolata, ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva, nonché delle imposte ipocatastali) comportano l’obbligo di non rivendere l’immobile nei 5 anni successivi o, in caso di vendita dello stesso, l’obbligo di acquistarne un secondo (ove trasferire la propria residenza) entro i 12 mesi successivi. È proprio su tale obbligo di riacquisto della nuova casa che è intervenuto il chiarimento dell’amministrazione finanziaria. La legge, infatti, non chiarisce a quale titolo debba avvenire il secondo acquisto: ossia se a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione). Stante, dunque, il silenzio, va ricompreso sia l’uno che l’altro caso.