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Anche l?ubicazione degli immobili tra i nuovi indicatori di anomalia

25 Maggio 2010

Non solo il prezzo di un immobile, in caso di mancato allineamento ai prezzi di mercato, ma anche l’ubicazione sospetta farà suonare il campanello d’allarme sulla liceità della compravendita di un immobile. Lo stabiliscono le nuove regole antiriciclaggio che aggiornano il provvedimento Uic del 24/2/2006 con nuovi indicatori di anomalia. Il nuovo orientamento prescrive infatti ai professionisti interessati di segnalare i casi ritenuti non idonei anche quando l’immobile sia situato in una località priva di legami con l’acquirente o, ancora, quando la compravendita sia finalizzata senza che il cliente provveda a richiedere le opportune informazioni. Attenzione puntata anche sui casi di inconsueta familiarità con i presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio o in cui si manifesti un’eccessiva curiosità sull’applicazione degli stessi. Tra le ulteriori novità introdotte dalla normativa anche il motivo di sospetto nel caso in cui cliente venga affiancato negli incontri con il professionista da soggetti privi di chiari legami con l’operazione di compravendita e tuttavia interessati alle sue modalità di attuazione. In caso di segnalazione, l’analisi viene inoltre estesa al gruppo societario di appartenenza del cliente, mentre viene confermata l’attenzione nei confronti dei Paesi esteri caratterizzati da una normativa antiriciclaggio non in linea con quella applicata a livello europeo nonché alle operazioni legate a Onlus. L’obbligo di segnalazione interessa anche revisori contabili e società di revisione mentre esclude i componenti degli organi di controllo della società ad eccezione di quelli nominati dai soggetti cui si riferisce la normativa.



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