Bonus ristrutturazioni: altri chiarimenti
01 Giugno 2015
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2015 n.17/E contiene alcune importanti novità in tema bonus ristrutturazioni. Questo sono i chiarimenti che fornisce il Fisco in merito alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e al bonus mobili connesso nella circolare n. 17/E: per chi vende un immobile ristrutturato, la possibilità o meno di continuare a godere della detrazione al 50% dipende dagli accordi che sono stati presi con la parte acquirente. In pratica la gestione del bonus sulle ristrutturazioni ha subìto una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del Dl 201/2011, il famoso decreto “Salva Italia” dell’allora Governo Monti. Fino al 31 dicembre 2011, infatti, era previsto che le rate non ancora godute della detrazione restassero in capo al soggetto venditore, che avendo sostenuto le spese aveva anche diritto a detrarsele nonostante la cessione del fabbricato. Viceversa, a partire dal 1° gennaio 2012, l’ottavo comma dell’articolo 4 del Dl 201/2011 ha disposto che “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”. Di conseguenza, qualora nell'atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerà a essergli accordato; se invece al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo, e quindi non verrà indicato nulla sull'atto di cessione, la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all'acquirente. Cosa succede poi in caso di decesso del contribuente che sta beneficiando della rateizzazione decennale della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto – dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – di mobili e grandi elettrodomestici (con limite massimo di spesa di 10mila euro) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015)? In tale situazione, il bonus, non utilizzato in tutto o in parte dallo stesso, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. Questo perché, anche se l’agevolazione per i mobili presuppone la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, si tratta comunque di un incentivo autonomo, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa. Queste regole non prevedono il trasferimento della detrazione Irpef e non è possibile appliccare la disposizione prevista per gli eredi per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir (circolare 17/E/2015).