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Certificazione energetica: attestato obbligatorio per tutti gli edifici

19 Febbraio 2010

Resta valido l’obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica per ogni singolo edificio anche se l’obbligo di allegare la certificazione agli atti di compravendita risulta abrogato alla Legge133/08. Nell'ambito della procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE avviata contro l’Italia, lo scoro novembre del 2008 la Commissione Europea ha fatto richiesta alle autorità italiane di chiarire la misura di abrogazione verificandone anche la compatibilità rispetto alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. La commissione Ue ha invitato a porre l’attenzione sull’importanza del documento di certificazione in relazione agli atti di compravendita in quanto fondamentale strumento di controllo della classe energetica del parco edifici da parte della pubblica amministrazione, nonché elemento di trasparenza utile all’acquirente per valutare l’entità degli interventi richiesti dall’edificio (a livello di impianti di climatizzazione, isolamento termico dell'involucro e sostituzione impianti come i sistemi di regolazione) stimolando dunque a una più efficiente gestione energetica degli immobili. Sia nel caso degli edifici di nuova costruzione che di quelli già esistenti, inoltre, la certificazione gioca un importante ruolo di mercato in quanto strumento utile a valutare il reale valore degli immobili in base all’efficienza energetica a parità di dimensioni, ubicazione ed aspetto.
Nonostante il venditore che non presenta l'attestato in fase di compravendita non risulti pertanto sanzionabile, la produzione dell'attestato risulta obbligatoria per effetto della direttiva europea e delle normative nazionali 192/2005 e 311/2006, nonchè dei singoli decreti di regioni come  Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte che hanno già deliberato in materia.
 



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