La domanda di detrazione del 36% nel dettaglio
01 Aprile 2010La Finanziaria 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità di richiedere la detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione dell’abitazione, sulle cui modalità Il Sole 24 Ore fornisce una serie di puntuali precisazioni. La detrazione dall’Irpef del 36% delle spese, entro il tetto massimo di 48mila euro per unità immobiliare, risulta possibile anche nel caso l’unità non sia adibita ad abitazione principale o in assenza del trasferimento di residenza. L’avvio dei lavori dev’essere preceduto da una comunicazione in raccomandata semplice inviata al centro operativo di Pescara, corredata della documentazione relativa alla detrazione o di relativa autocertificazione, mentre le fatture devono necessariamente riportare l’indicazione separata della manodopera, dove i pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale. I requisiti richiesti prevedono che il beneficiario della detrazione sia lo stesso soggetto che ha sostenuto le spese, soggetto che deve risultare inoltre soggetto passivo dell’Irpef ed essere proprietario o titolare dell’immobile (definizione che comprende proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale quale uso, usufrutto o abitazione, inquilino, comodatario, socio di cooperative o assegnatario di alloggio). In caso di detrazione a beneficio di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi del proprietario o titolare così definito, è necessario che le spese vengano fatturate a suo carico tramite bonifico e che la convivenza sussista già al momento della comunicazione di inizio lavori al centro operativo, mentre risulta irrilevante il soggetto a cui sono intestate le autorizzazioni comunali. La detrazione per interventi di manutenzione straordinaria può riferirsi a più unità immobiliari, mentre in caso di interventi su parti condominiali comuni si applica anche alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione va ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute e nei nove periodi d'imposta successiv., mentre va ripartita in cinque o tre rate rispettivamente in caso di soggetti di età non inferiore ai 75 e agli 80 anni al 31 dicembre dell’anno in cui hanno inizio i lavori.