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Le detrazioni per l'abitazione principale in locazione

11 Maggio 2010

La normativa (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Tuir, art 16) prevede quattro diverse tipologie di detrazione per i contribuenti che vivono in affitto, correlate in modo proporzionale al reddito complessivo del contribuente. Le detrazioni sono riferite a quattro tipologie principali: la generalità dei contratti, i contratti ‘concordati’, i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni e i lavoratori dipendenti, parametrate in base al periodi di utilizzo dell’immobile e, in caso di contratto intestato a più soggetti, suddivise in quote in base al reddito rispettivo. Non è prevista la cumulabilità delle detrazioni: dove cioè sussistano più condizioni utili il contribuente ha la facoltà di scegliere quella più vantaggiosa, anche se è possibile fruire di detrazioni diverse per intervalli di tempo non coincidenti. I titolari di redditi da lavoro dipendente e assmilati possono richiedere l‘attribuzione dello sconto Irpef al sostituto d’imposta in sede di svolgimento delle operazioni di conguaglio rilasciando un’apposita dichiarazione, mentre in caso di altri redditi la detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di incapienza dell’Irpef lorda tale da rendere impossibile il ricorso all’agevolazione, il contribuente ha diritto a un credito d’imposta. La detrazione per i giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni con reddito complessivo non superiore ai 15.493,7 euro ammonta a 991 euro e spetta per un massimo di un triennnio qualora sussita il requisito anagrafico anche solo per una parte del periodo d’imposta agevolato. Nel caso di lavoratori dipendenti che trasferiscano la residenza per motivi di lavoro la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data del trasferimento ove il nuovo comune disti almeno 100 chilometri da quello precedente e sia situato in una diversa regione. L’agevolazione, che decade in caso di perdita della qualifica di lavoratore dipendente, prevede due importi assegnati in base al reddito, 991,60 euro per i redditi inferiori a 15.493,71 euro e 495,80 euro in caso di superamento della stessa soglia.



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