Liberalizzazione ristrutturazioni al vaglio delle norme locali
23 Marzo 2010La liberalizzazione della manutenzione straordinaria e delle altre tipologie di interventi edilizi previsti dal dl sugli incentivi si applica ‘salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici’. L’intervento di revisione dell’articolo 6 del testo unico sull’edilizia risulterebbe cioè subordinato ai regolamenti regionali e ai parametri urbanistici, rischiando di sortire l’effetto sperato solo in due Regioni, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dove l’obbligo di denuncia di inizio attività per gli interventi non strutturali (e non mirati a una modifica del numero di unità immobiliari o della destinazione d’uso) era in realtà già stato rimosso. Il testo unico Dpr 380/2001 prevede infatti che un caso di conflitto tra norma statale e regionale restrittiva risulti più cogente la seconda, cosicché la liberalizzazione dei piccoli interventi non garantirebbe di per sè l’immediata operatività, stando all’interpretazione letterale della normativa. Secondo l’Ance tuttavia ‘il decreto innova e supera l'attuale legislazione regionale’, e solo per effetto di successive modifiche apportate al decreto legge ‘le regioni potranno frenare questa innovazione varando norme più restrittive prevalenti’. Sul piatto della bilancia si pone anche l’atteggiamento dele amministrazioni comunali, che in analogia con quanto avvenuto per il piano casa potrebbero scegliere di restringere la normativa operando da freno al dispiegarsi del provvedimento di deregulation.