Obbligo di permesso per ricostruzione e demolizione
23 Aprile 2010Le procedure semplificate per la demolizione e riedificazione di edifici esistenti in assenza di concessione edilizia non hanno validità in caso di spostamento del fabbricato e ampiamento di cubatura anche minimo. L’ha sancito la Cassazione con la sentenza 13492 del 9 aprile intervenuta su un caso di un presunto intervento di risanamento conservativo e restauro che prevedeva appunto la ricollocazione dell’immobile e un incremento della sua volumetria. Ribadendo la definizione di restauro e risanamento conservativo quale conservazione di un organismo edilizio preesistente in grado di assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti, la Corte ha infatti configurato l’intervento come nuova costruzione caratterizzata in quanto tale dall’impossibilità di rientrare nelle procedure semplificate previste dal Piano casa. Nel caso preso in esame i ricorrenti si erano opposti all’ordinanza di risarcimento e demolizione di un fabbricato di 114 metri quadri con annesso manufatto da nove metri quadri realizzato in assenza di concessione edilizia e di riferimento alla normativa antisismica.