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Riforma del condominio

12 Marzo 2010

ll nuovo testo unificato del Ddl di riforma del condominio introduce significative modifiche al Codice civile in materia. Eliminato innanzitutto l’obbligo di copertura per le responsabilità derivanti dall’incarico dell’amministratore per un importo non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. Per la sostituzione o la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni non serve più l’unanimità ma è previsto un diritto di indennità per quei condomini che dovessero vedere il proprio diritto ridotto. A livello di contabilità il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa e competenza, risulta in ogni momento consultabile e duplicabile dai condomini, mentre scompare il diritto dell’assemblea di limitare i prelievi dal conto corrente intestato al condominio su attivazione dell’amministratore. Il diritto di voto è ripartito tra amministratore ordinaria, che prevede il diritto di voto per gli inquilini, e riparazioni straordinarie dove è stabilita la possibilità di voto degli usufruttuari. In caso di riscossione forzosa dei crediti tramite decreto ingiuntivo, l’amministratore è obbligato a procedere entro quattro mesi dall’approvazione del bilancio esecutivo, rispondendo personalmente in caso di mancato adempimento. A livello di quorum, se in seconda convocazione si richiede la maggioranza dei voti per un valore almeno pari a un terzo dell’edificio, l’approvazione della ricostruzione dell’edificio di e interventi straordinari di grossa entità richiede la metà del valore dell’edificio. La mancata esecuzione di una deliberazione dell’assemblea entro il termine di 30 giorni comporta la possibilità di procedere alla diffida dell’amministratore, che può rivolgersi al tribunale in caso decida di opporsi al provvedimento. Il sospetto dell’esistenza di impianti o opere fuori norme può comportare l’ispezione dell’alloggio da parte dell’amministratore e di un tecnico nominato in forma congiunta, chiamando in causa l’intervento del tribunale nel caso di mancato accordo sull’accesso o sul perito, nonché la liquidazione delle spese da parte del richiedente nel caso di infondatezza dei sospetti.



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