Tar Lombardia vieta aumenti di cubatura mascherati da vani tecnici
21 Aprile 2010Con la sentenza 712/2010 il Tar della Lombardia conferma il divieto di avviare aumenti di cubatura mascherati da vani tecnici. Il chiarimento deriva dal ricorso presentato da un privato in considerazione del divieto del permesso da parte del Comune di procedere alla chiusura di un loggiato con trasformazione in serra bioclimatica. Il ricorso è stato motivato con il fatto che la serra, realizzata prevalentemente in cubatura e coperta da un solaio di tipo tradizionale, nonn era idonea a produrre un risparmio in termini di consumi energetici e l’intervento era in realtà mirato al recupero di volumetria utile. I giudici del Tar hanno chiarito la definizione di volume tecnico quale porzione strutturale e accesoria dell’edificio utile a contenere impianti tecnologici e non computabile nel volume complessivo dell’immobile. Il divieto di comprendere nella definizione di vani tecnici i locali complementari all’unità abitativa ubicati al suo interno mira a disambiguare i casi di ampliamento a fini abitativi mascherati, quali ad esempio il recente caso della realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti comunicanti con il piano sottostante attraverso una scala interna.