Utilizzabilit? dati Omi: presunzioni superabili solo con prova contraria
31 Marzo 2010In merito alla validità probatoria delle quotazioni immobiliari affettuate dell’Osservatorio mercato immobiliare per la determinazione dei prezzi di compravendita si è pronunciata di recente dalla giurisprudenza di merito, con tre sentenze firmate dalla sesta sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (nn. 36-37-38/06/2010, depositate il 18 febbraio 2010). Le sentenze hanno confermato la validità probatoria quale presunzione indiziaria delle quotazioni, indicative del valore nominale degli edifici ai sensi dell’articolo 35 comma 3 del Dl 223/2006. I giudici vicentini avrebbero infatti deliberato che nel caso i valori normali degli immobili vengano confermati dagli importi richiesti a mutuo (nel caso specifico sistematicamente superiori ai prezzi dichiarati negli atti di compravendita) le presunzioni ‘poste dall'Ufficio accertatore sono da ritenere gravi, precise e concordanti’, e dunque superabili solo tramite idonea argomentazione contraria da parte del contribuente. La questione della idoneità probatoria degli accertamenti svolti in base agli strumenti statistico-matematici, tra cui anche i dati Omi, era stata al centro di un pronunciamento della Cassazione nel senso dell’esclusione di ogni automatismo nell’applicazione degli stessi strumenti di accertamento presuntivo, alla luce della preminenza accordata alla necessità di accertare i fatti concreti pena il rischio di una determinazione della capacità contributiva non corrispondente al vero.