Con il Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 è stato disciplinato il Fondo di garanzia per la prima casa, già istituito con la legge di stabilità. In precedenza erano già previste delle misure volte a favorire l’erogazione di mutui per l’acquisto della prima abitazione da parte di giovani coppie o mono-genitoriali con figlio minore. Queste misure erano sintetizzate nel cosiddetto Fondo casa. Dallo scorso 30 settembre questo Fondo per l’accesso al credito non è più operativo, ed è stato sostituito dal cosiddetto Fondo di garanzia prima casa. Le attività e le passività del primo verranno assorbite dal secondo, per il quale lo scorso 8 ottobre è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Dipartimento del Tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai fini della sua attuazione. Le domande di mutuo già ammesse alla garanzia del “Fondo casa” saranno garantite dal nuovo Fondo, mentre continuerà ad applicarsi per queste pratiche la vecchia normativa.
Ma quali sono le differenze principali tra i due istituti? Con il nuovo Fondo, non solo giovani coppie e famiglie con un solo genitore e con figli minori potranno chiedere usufruire del Fondo di garanzia, ma anche titolari di contratto di locazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e giovani di età inferiore ai 35 anni con un rapporto di lavoro definibile come “atipico”. Il nuovo Fondo estende a 250 mila euro il valore massimo dei mutui ipotecari sottoponibili a garanzia, contro i 75 mila euro del fondo casa.Con il nuovo Fondo saranno ammessi a garanzia non solo i mutui ipotecari per l’acquisto della prima abitazione (come previsto dal Fondo casa), ma anche quelli finalizzati ad interventi di ristrutturazione o finalizzati all’accrescimento dell’efficienza energetica dell’abitazione principale. Il Fondo di garanzia prima casa, appena entrato in vigore, esclude la possibilità di richiedere i benefici a chi è già proprietario di altri immobili ad uso abitativo, ma prevede un’eccezione per meri proprietari che abbiano acquisito la casa per eredità e di cui non possono disporre in quanto in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli, ad esempio per la presenza un diritto di usufrutto o di abitazione. Il vecchio Fondo casa invece non contemplava questa eventualità.
Sono confermati, invece, i limiti di reddito e quelli legati alle caratteristiche dell’immobile oggetto del finanziamento. Resta quindi il limite dei 95 metri quadrati di superficie utilizzabile dell’abitazione, nonché l’esclusione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e quelli aventi caratteristiche di lusso. Non sono inoltre ammessi i nuclei con reddito familiare (ISEE) superiore ai 40.000 euro annui.
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