In questi ultimi tempi si fa un gran parlare di tasse, ognuna con il suo nome particolare, ognuna con le sue scadenze e le sue particolarità, oggi ci occupiamo della Tari: per capirci quella tassa sui rifiuti, la Tari che ha sostituito la vecchia Tarsu e la Tares. Tra novembre e dicembre, a seconda delle scadenze fissate autonomamente dai Comuni, si dovrà pagare l’ultima rata della tassa introdotta quest’anno con la IUC, l’imposta unica comunale. A pagare sono i soggetti che occupano, a qualsiasi titolo, l’immobile, quindi chi produce effettivamente i rifiuti, come il proprietario e in caso di locazione l’inquilino, sempre che il contratto supera i 6 mesi all’anno. Il pagamento del tributo varia in ragione della superficie dell’immobile e dei componenti il nucleo familiare. I Comuni hanno ampia autonomia nel decidere le scadenze delle rate, solitamente due semestrali o anche 4 all’anno, e le ipotesi di riduzione e di esenzione. A Roma ad esempio, la Tari per le famiglie è suddivisa in due semestri: 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio-31 dicembre. A Milano, entro il 16 ottobre 2014 si paga il conguaglio della Tares per chi ancora non lo avesse pagato e verrà inviato a tutti i contribuenti l’importo dovuto a titolo di Tari per l’intero anno 2014, con scadenza di pagamento il 30 novembre 2014. Slitta invece al 31 gennaio prossimo il pagamento del saldo della Tari a Palermo dove l’acconto è stato già versato lo scorso 16 settembre. I palermitani riceveranno i bollettini a casa tra dicembre e inizio anno 2015. Veniamo al metodo di pagamento: la tassa sui rifiuti si paga tramite i bollettini precompilati che ogni Comune invia a casa dei cittadini. Ma non è obbligatorio per legge e in alcuni casi il bollettino non arriva. Cosa fare? Si può usare in tal caso il modello di pagamento F24 che dal 1 ottobre 2014, per importi sopra i 1.000 euro, dovrà essere pagato tramite i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate o delle Poste. Proprio l’Agenzia ha indicato le istruzioni per compilare correttamente l’F24 e il codice tributo da usare, il “3944” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES –art. 14 DL n. 201/2011”.
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