Forse non tutti sanno che dal 18 giugno dell'anno scorso con l’entrata in vigore della nuova riforma del condominio, è stata introdotta un’importante novità per tutti gli amanti degli animali. L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia». Ciò significa che nessun regolamento condominiale può vietare di possedere o detenere animali domestici, mentre dovrebbe sempre essere possibile vietare la presenza di animali esotici. Cane o gatto, ma anche criceti e conigli nani, oggi sono tanti gli italiani che possiedono in casa un animale domestico e la novità contenuta nella riforma del condominio è senza dubbio una svolta che ha il merito di arginare le numerose liti tra condomini per la detenzione di animali che il più delle volte arrivano fino alle aule dei tribunali.
Se nessun regolamento condominiale può vietare la presenza di animali domestici, il buon senso e la regole civili non devono mai mancare quando si è proprietari di un animale domestico. Il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede tra l’altro, l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, nel caso di animali aggressivi, di applicare la museruola.
In caso di danni o lesioni a persone, animali o cose scatta la responsabilità civile del proprietario dell’animale: se vi sono animali pericolosi, l’ordinanza prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi. Nei condomini è buona regola non lasciare che gli animali circolino liberamente negli spazi comuni senza le dovute cautele. Si può ipotizzare anche il reato di omessa custodia se gli animali sono abbandonati per molto tempo sul balcone o anche negli appartamenti senza custodia. In caso di rumori molesti o di odori sgradevoli il condominio può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile. Il tutto è comunque rimesso al senso civico del proprietario dell’animale che deve comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri condomini.
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