CIL e CILA: nuove regole per la ristrutturazione

Lo Sblocca Italia, il decreto legge 12 entrato in vigore il 12 novembre scorso, introduce una serie importanti di novità nel settore dell’edilizia e in particolar modo per i lavori da realizzare in casa che da oggi saranno più semplici. Dopo l'approvazione del giugno scorso dei modelli unici di SCIA e Permesso di Costruire, in via di adozione da parte delle Regioni, ora è il turno della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e della CILA (la stessa con asseverazione del tecnico abilitato). In sintesi, la CIL dovrà essere presentata per quelle opere temporanee che vanno rimosse entro 90 giorni o quando è necessario montare dei ponteggi, o per interventi di manutenzione che prevedano la sostituzione di pavimentazioni esterne come ad esempio aree destinate a parcheggio o aree giochi e relativi arredi urbani, o il montaggio di impianti solari, collettori o pannelli fotovoltaici o micro-generatori eolici. La CIL invece dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato, quindi CILA, nel caso di manutenzione straordinaria comportante il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, anche con variazione delle superfici di ciascuna unità nonché del carico urbanistico (in tal caso sono previsti costi per le opere di urbanizzazione), purché non venga modificata la volumetria complessiva dell'immobile e non vi sia variazione della originaria destinazione d'uso; sarà necessaria anche per l'apertura di porte interne o finestre, lo spostamento di pareti divisorie (purché non risultino parti strutturali), interventi di modifica edilizia interna per i fabbricati di impresa, variazioni di destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio di impresa. Pesante la multa se queste nuove regole non venissero rispettate, sono infatti mille gli euro di sanzione (contro i 258 euro precedenti) se la CIL non viene trasmessa al Comune. La sanzione può anche essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

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