Agevolazione prima casa anche in caso di riacquisto gratuito

Per chi si accinge all’acquisto della prima casa, c’è la possibilità di fruire di una serie di agevolazioni fiscali e quindi di un bonus che riguarda le tasse da pagare. In caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale infatti occorre pagare delle tasse diverse a seconda che l’acquisto avvenga da un’impresa o da un soggetto privato. Per poter fruire del bonus acquisto prima casa occorre innanzitutto verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge che sono di seguito elencati: l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). L’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La novità che si prospetta in questi ultimi tempi riguarda proprio la cessione dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa”: prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, non comporta la perdita del beneficio qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda al riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 49/E dell'11 maggio 2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate, recependo gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione, ha ribadito dei concetti riguardanti il c.d. bonus prima casa. Ricordiamo che i benefici sull’acquisto prima casa (tassazione agevolata, ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva, nonché delle imposte ipocatastali) comportano l’obbligo di non rivendere l’immobile nei 5 anni successivi o, in caso di vendita dello stesso, l’obbligo di acquistarne un secondo (ove trasferire la propria residenza) entro i 12 mesi successivi. È proprio su tale obbligo di riacquisto della nuova casa che è intervenuto il chiarimento dell’amministrazione finanziaria. La legge, infatti, non chiarisce a quale titolo debba avvenire il secondo acquisto: ossia se a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione). Stante, dunque, il silenzio, va ricompreso sia l’uno che l’altro caso. 

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