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Bonus 55%: la mancata comunicazione di prosecuzione lavori si pu? sanare

04 Maggio 2010

La mancata comunicazione di prosecuzione dei lavori di riqualificazione energetica agevolati dalla detrazione del 55% entro il termine del 31 marzo non comporta la decadenza della detrazione ma solo una sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro) prevista in caso di irregolarità nell’invio di comunicazioni prescritte da norma tributarie. Il chiarimento viene dalla circolare n.21/e del 32/4/2010 dell’Agenzia delle Entrate. In caso di mancato rispetto del limite previsto - il 31 marzo dell’anno successivo a qullo in cui sono state sostenute le spese - nella comunicazione di proseguimento dei lavori – nel caso si prolunghino oltre il periodo d’imposta in cui sono inziati - , il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per violazioni alla norma menzionata secondo quanto previsto dall’articolo 3 del dlgs n. 472/1997, che riconosce una riduzione della sanzione a un decimo del millesimo se la regolarizzazione avviene entro un anno dall’omissione dell’errore. Entro il 31 marzo 2011 dunque il contribuente potrà regolarizzare la violazione del modello a fronte del pagamento di una sanzione di 25 euro.



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