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Detrazione del 36% valida anche per ristrutturazioni condominiali

16 Febbraio 2010

L'Agenzia delle Entrate ha specificato le regole per accedere alla detrazione del 36 % in riferimento agli interventi di ristrutturazione operati sulle parti condominiali comuni. Il regolamento attuativo che consente l’estensione delle agevolazioni supera il precedente orientamento, allo scopo di meglio assecondare la finalità della norma di riqualificare il patrimonio edilizio favorendo l’emersione della base imponibile.
Nel dettaglio, la detrazione si applica alle parti citate dal Codice Civile al n. 1 dell'articolo 1117 del codice civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune), nei successivi numeri 2 (i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune) e 3 dell'articolo (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).



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