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Modalit? pagamento in ritardo Imu

19 Giugno 2014

Da quest’anno l’IMU è dovuta solo sulle abitazioni principali di lusso e di pregio (iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e sulle seconde case. L’acconto è scaduto il 16 giugno 2014 e per chi non avesse rispettato questa scadenza, è possibile pagare anche dopo con sanzioni e interessi, in misura diversa a seconda dei giorni di ritardo. Vale il principio per cui prima si paga e minore è la sanzione.

Viene in aiuto del contribuente in questo caso l’istituto del ravvedimento operoso che permette di pagare le imposte dovute anche dopo la scadenza, insieme a sanzioni e interessi: il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con l’aggiunta delle sanzioni ridotte (rispetto al 30% in caso di accertamento dell'ufficio), la cui misura varia in base ai giorni di ritardo: versamento entro 14 giorni dalla scadenza (Ravvedimento “sprint”) 0,2% per ogni giorno di ritardo (per esempio, per un ritardo di 10 giorni dovrà essere calcolata la sanzione nella misura del 2%); versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (Ravvedimento “breve”) 3%; versamento oltre 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2014, ad oggi fissato al 30 giugno 2015 (Ravvedimento “lungo”) 3,75%. Inoltre, dovranno essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente 2,5% annuo), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento.

Nel modello F24 non occorre indicare separatamente gli importi di sanzioni ed interessi, bensì sommarli all’importo Imu dovuto, in corrispondenza di ciascun codice tributo, barrando l’apposita casella “Ravv.”



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