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Rimborso Imu: tutte le risposte

02 Giugno 2014

Riprendiamo il discorso sull’Imu e andiamo a vedere le ultime notizie sulla possibilità di rimborso: da quest’anno l’Imu non è più dovuta sull’abitazione principale a meno che non sia un immobile di lusso, mentre continua ad applicarsi sugli immobili diversi dall’abitazione principale, ossia le seconde case.

Il 16 giugno 2014 i contribuenti saranno così chiamati a pagare l’Imu sulle seconde case, e non solo. Alla stessa scadenza sono soggetti quei contribuenti che hanno versato nel 2013 la seconda rata con importo insufficiente che potranno così provvedere a versare l’importo residuo senza sanzioni, né interessi. 
Ma, oltre ai contribuenti che non hanno pagato l’intero importo dovuto per l’Imu, possono esserci anche coloro che hanno versato in eccedenza o coloro che hanno effettuato il pagamento al comune sbagliato. Tutti errori che comportano il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’Imu.

Il rimborso dell’Imu versata in eccedenza o al comune sbagliato può essere richiesto solo ed esclusivamente al comune di residenza. Ogni comune ha predisposto sul proprio sito un modello per la richiesta di rimborso dell’Imu oppure si può avanzare l’istanza in carta semplice. I dati da indicare obbligatoriamente sono: l’anno per il quale è richiesto il rimborso; generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail); l’importo versato in eccedenza/importo al comune sbagliato; fotocopia dei bollettini/F24 del pagamento eseguito la differenza richiesta a rimborso; le modalità di erogazione del rimborso se dovuto. Oltre alla specifica richiesta di rimborso, i contribuenti possono anche prevedere la compensazione dell’Imu versata in eccedenza con altre imposte dovute dallo stesso contribuente. Sono i comuni in tal caso che devono aver predisposto regolamenti ad hoc sulla possibilità di chiedere e utilizzare la compensazione.



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